REFERENDUM ABROGATIVI DELL’08-09 GIUGNO 2025

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Con DPR del 31/03/2025, pubblicato nella G.U. n. 75 del 31/03/2025, sono stati indetti per domenica 08 GIUGNO e lunedì 09 GIUGNO 2025 i referendum abrogativi. Orari votazione: domenica dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì dalle 07:00 alle 15:00

Data:

04 Aprile 2025

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Con decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/03/2025, sono stati indetti per domenica 08 GIUGNO e lunedì 09 GIUGNO 2025 i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.

Orari votazione: domenica dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì dalle 07:00 alle 15:00

 

Di seguito i 5 quesiti referendari:

Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Quesito n.5:«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO E OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA

scadenza per opzione voto in Italia: 10 aprile 2025

Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio consolare competente, utilizzando il portale online dei servizi consolari Fast It.

In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato competente entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per la consultazione referendaria rispetto alla quale è espressa.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare competente NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OSSIA ENTRO IL GIORNO 10/04/2025Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile qua sotto o dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato NON potranno essere ritenute valide.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro la stessa data prevista per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede

per motivi di studio, lavoro o cure mediche

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni.

 

Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente, con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l’esercizio del voto fuori sede (comma 7).

Alla domanda occorre inoltre allegare:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia della tessera elettorale personale;
  • copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025.

 

Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 19 maggio 2025 (20° giorno antecedente la data della consultazione), il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione relativa al possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente.

 

Ultimo aggiornamento: 04/04/2025, 10:23

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